Direttori dei musei e spoils system

Sergio Foà[1]

Sommario:

1. Premessa: le variabili della forma giuridica museale – 2. L’incarico dirigenziale per i musei di “appartenenza” statale. La funzione tecnico-scientifica e i compiti gestionali – 3.1. La procedura selettiva: i requisiti del Direttore – 3.2. La procedura selettiva: concorso o idoneità per la nomina fiduciaria? – 4. La riorganizzazione ministeriale e i nuovi musei con autonomia speciale. Introduzione generalizzata dello spoils system e problemi di costituzionalità

1. Premessa: le variabili della forma giuridica museale

Sono ricorrenti e non limitate agli addetti al settore le discussioni circa l’autonomia scientifica dei direttori dei musei pubblici e l’utilizzo di forme di spoils system riguardo al conferimento e alla durata del loro incarico. Il tema assume portata e tono di rilevanza costituzionale, giacché intreccia la dialettica tra libertà dell’espressione e diffusione culturale e funzione pubblica di promozione dello sviluppo della cultura; interessa altresì i confini tra ambiti rimessi all’indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione, sub specie qualificata di attività culturale.

I musei pubblici, peraltro, assumono forme giuridiche differenti in ragione dell’appartenenza dei beni custoditi e della scelta operata sul modello di gestione. Si pensi alla differenza tra musei di appartenenza statale considerati “organi” ministeriali e musei pure statali che si esprimono statutariamente come fondazione di partecipazione, aprendo alla adesione e alla collaborazione (in parte anche sulle scelte culturali) di soggetti terzi rispetto al titolare dei beni[2]. Modello gestionale, quest’ultimo, sperimentato anche a livello regionale e locale, per i musei di relativa “appartenenza”. Si pensi anche alla particolare organizzazione territoriale del sistema museale statale. In ambito regionale opera come noto la Direzione regionale Musei, ufficio di livello dirigenziale non generale, quale articolazione periferica della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, con il compito di assicurare sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza. La Direzione regionale Musei valorizza, promuove e rende fruibili alla collettività il patrimonio culturale dei musei e luoghi della cultura ad essa affidati e ne cura le attività di gestione e funzionamento che vi sono correlate.

2. L’incarico dirigenziale per i musei di “appartenenza” statale. La funzione tecnico-scientifica e i compiti gestionali

L’attuale configurazione dell’incarico di direttore di istituti museali di appartenenza statale emerge chiaramente dalla procedura selettiva attualmente in corso[3], avviata dal Ministero della Cultura per il conferimento della direzione di diversi istituti, quali uffici di livello dirigenziale generale[4] e di livello dirigenziale non generale[5].

L’impianto normativo di riferimento è il Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, approvato con d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, che qualifica in termini di “organi periferici del Ministero” i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura[6]. Gli stessi luoghi di cultura sono definiti istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo[7]. Le attività assegnate, tra funzione e servizio, sono chiaramente enunciate nella stessa fonte regolamentare: si tratta di istituti aperti al pubblico che compiono ricerche riguardanti le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica[8].

La funzione del direttore è strettamente correlata e strumentale all’autonomia tecnico-scientifica riconosciuta ai musei e alle funzioni amministrative ad essi assegnate. Il richiamo al codice dei beni culturali e del paesaggio è implicito e presupposto, ma riecheggia nelle funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Ha fondamento costituzionale la potestà statutaria dei musei in esame, mentre la loro generale capacità di diritto pubblico consente la sottoscrizione, anche per fini di didattica, di convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca[9].

In questo contesto il direttore è responsabile della “gestione” dell’istituto nel suo complesso, nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico, e svolge compiti di “gestione” complessiva dell’istituto, dovendosi riassumere e ricondurre a tale termine attività amministrative e attività di diretta rilevanza culturale.

L’elenco delle attribuzioni del direttore è significativo: sicuramente ricondotto all’autonomia tecnico-scientifica è l’insieme di attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione dell’istituto, ivi inclusa l’organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio dell’istituzione. Non si deve dimenticare, tuttavia, che i musei di appartenenza statale sono organi periferici del Ministero, sicché esprimono funzione strumentale rispetto alle “linee di indirizzo impartite dal Ministero”: in questo senso la lex specialis in esame, in ossequio al richiamato regolamento di organizzazione, affida al direttore del museo la “cura” del “progetto culturale dell’istituto, conformemente alle linee di indirizzo impartite dal Ministero”. Ciò significa che l’autonomia “tecnico-scientifica” si può esprimere entro una cornice “di indirizzo” ministeriale, che limita di fatto la pienezza del progetto culturale rimesso al direttore.

Anche nella parte più strettamente dedicata alla fruizione pubblica del bene, e quindi al servizio reso alla collettività, il direttore incontra limiti alla propria autonomia decisionale, nella definizione dell’importo dei biglietti di ingresso ed anche degli orari di apertura dell’istituto. Riguardo ad entrambi i profili di fruizione, il direttore stabilisce l’importo dei biglietti d’ingresso, ma deve “sentire” la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei ed inoltre deve rispettare le linee guida ministeriali. Tali linee guida sono rimesse alla competenza del direttore generale della Direzione generale Musei, sentite le direzioni generali competenti per materia, in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell’ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del codice dei beni culturali[10].

Di più stretta attinenza culturale sono l’assicurazione di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; l’assicurazione di una stretta relazione con il territorio, anche nell’ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; nonché l’autorizzazione del prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Più attinenti al piano amministrativo sono l’assicurazione della piena collaborazione con la Direzione generale Musei e gli altri organi centrali e periferici del Ministero; la scelta, sulla base delle linee guida elaborate dal direttore generale Musei, riguardo all’affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione dell’istituto, ai sensi dell’articolo 115 del codice; il compito di coadiuvare la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; la promozione di progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo; l’amministrazione e il controllo dei e sui beni dati in consegna agli istituti assegnati all’istituto o al luogo della cultura da lui diretto e l’esecuzione sugli stessi anche di interventi conservativi; la concessione d’uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; e, in maniera lessicalmente curiosa, lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante.

Di più ampia portata, nel raccordo tra valorizzazione del bene culturale e promozione della cultura, si collocano le altre attribuzioni del direttore, che autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso l’istituto; svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi.

Il rapporto tra istituti museali e Ministero della cultura è chiarito dallo stesso d.P.C.M. n. 169 del 2019, cit. che distingue tra musei considerati uffici dirigenziali generali (art. 13) e quelli privi della qualifica generale (art. 18). Con riferimento alle attività svolte dai direttori dei primi, il segretario generale del Ministero, in caso di inerzia, sollecita, anche tramite il direttore generale Musei, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e adotta “le opportune prescrizioni”; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il segretario generale si sostituisce al responsabile dell’ufficio e adotta tutti gli atti necessari. Con riferimento alle attività svolte dai direttori degli altri istituti privi di qualifica di uffici dirigenziali generali, la Direzione generale Musei esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il segretario generale, avocazione e sostituzione. Le previsioni normative riportate riducono dunque a “uffici” ministeriali le direzioni museali, in controtendenza rispetto alla qualificazione in termini di “organi periferici” riferita agli stessi istituti dal d.P.C.M. in esame.

3.1 La procedura selettiva: i requisiti del Direttore

Il bando di selezione dei dirigenti museali ancora in itinere, espressamente auto-qualificato “bando internazionale”, prevede come requisiti per accedere alla selezione la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il limite anagrafico per la permanenza in servizio previsto dall’ordinamento italiano; quale titolo di studio, laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente conseguito all’estero; quale esperienza professionale, la comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e possesso di una documentata esperienza nella gestione di istituti e luoghi della cultura, dimostrata dalla sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti: avere ricoperto incarichi gestionali presso aziende private o amministrazioni pubbliche, in Italia o all’estero, da cui possano desumersi le spiccate doti manageriali in materia di patrimonio culturale; essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di patrimonio culturale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in Italia o all’estero[11].

Il respiro internazionale della selezione supera le criticità del passato, che avevano investito della questione l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, richiamando le disposizioni europee sulla libera circolazione dei lavoratori, nell’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia[12]. Il direttore museale disegnato dalla c.d. “riforma Franceschini” assume, come si è visto, un compito propulsivo, inteso a rendere il museo un luogo di cultura ed educazione in cui vengono coniugate attività di promozione e valorizzazione delle opere con attività di studio e ricerca. È conseguentemente inammissibile subordinare lo svolgimento di un tale compito al requisito di cittadinanza italiana, potendo le istituzioni museali trarre beneficio da esperienze professionali, culturali e manageriali acquisite anche al di fuori del territorio italiano[13].

3.2 La procedura selettiva: concorso o idoneità per la nomina fiduciaria?

In passato, in sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario riguardo al conferimento di incarico dirigenziale di polo museale, argomentando sul difetto del carattere concorsuale della procedura servente[14]. Le Sezioni Unite hanno esaminato le diverse fasi della procedura di conferimento dell’incarico, che assegna alla commissione di esperti la selezione dei curricula, lo svolgimento dei colloqui e l’individuazione dei candidati da sottoporre alla valutazione del ministro o del direttore generale.

La Cassazione, superando un orientamento difforme del Consiglio di Stato[15], ha in tal caso escluso il carattere concorsuale della selezione perché non conclusa mediante “graduatoria con i punteggi” e perché l’ultima fase, consistente nell’individuazione di una terna di nominativi da sottoporre al ministro o al dirigente generale (a seconda della tipologia di incarico) per la “scelta fiduciaria”, assegnerebbe a tale ultimo momento carattere “palesemente dominante rispetto all’intero percorso”. In ragione della natura privatistica dell’atto finale di individuazione del candidato e di conferimento dell’incarico è stato dunque escluso il carattere concorsuale della procedura, con sottrazione della giurisdizione al giudice amministrativo.

Lo schema in esame, così scrutinato dalle Sezioni Unite, è riprodotto dall’art. 5 del bando qui in esame, che affida alla commissione di esperti la valutazione dei curricula, la selezione fino a un massimo di 10 candidati per ciascun istituto secondo l’ordine di punteggio conseguito e lo svolgimento dei colloqui. Sulla base dell’esito dei colloqui la commissione forma una terna di candidati per ogni istituto, da sottoporre rispettivamente al ministro e al direttore generale Musei, in ragione della tipologia di incarico da conferire.

La costruzione della procedura nel modo descritto assume rilevanza ben oltre il piano processuale, giacché ravvede nell’incarico dirigenziale natura fiduciaria, laddove la previa valutazione della commissione si limiterebbe a esprimere un giudizio di idoneità, di per sé insufficiente al conferimento delle funzioni.

4. La riorganizzazione ministeriale e i nuovi musei con autonomia speciale. Introduzione generalizzata dello spoils system e problemi di costituzionalità

Le riflessioni sopra esposte assumono maggiore rilevanza se si considera l’ampliamento del numero dei musei dotati di autonomia speciale disposto con schema di d.P.C.M. recante “Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169”. Il nuovo regolamento intende incrementare da 44 a 60 il numero di musei, parchi archeologici e altri siti culturali statali dotati di autonomia speciale. Istituisce tre nuovi istituti di livello dirigenziale generale: i Musei Reali di Torino, il Museo archeologico nazionale di Napoli e la Galleria dell’Accademia-Musei del Bargello di Firenze, che accorpa le due strutture precedentemente di livello dirigenziale non generale. Lo stesso provvedimento prevede la costituzione di diciassette nuovi istituti di livello dirigenziale non generale. La proposta di riforma ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore Beni Culturali e paesaggistici. La bozza preliminare dello schema di decreto è stata inviata al Consiglio di Stato per il parere prima dell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri.

Secondo il Ministro della Cultura “l’autonomia concessa ad alcuni grandi musei è una scelta operativa che consente di elevarne la qualità e la fruibilità. Essere autonomi significa avere una gestione manageriale che permette decisioni rapide nell’ottica della tutela e della promozione delle strutture. Con questo provvedimento si riconosce, inoltre, il valore di grandi siti culturali italiani che, di fatto, per l’importanza delle collezioni e delle opere custodite, si sono già conquistati un grande rilievo sul campo”[16].

Da ultimo è stato convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 137 il c.d. decreto-legge “giustizia” (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105), recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione». L’articolo 10, nella versione consolidata dalla legge di conversione, reca “Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della Cultura” ed ivi, al comma 2, introduce espressamente lo spoils system per gli incarichi dirigenziali: “Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

In sede di primo commento, la previsione è già stata da taluni criticata per possibili profili di illegittimità costituzionale[17]. La norma lascia infatti intendere che, una volta approvato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, si procederà a conferire nuovi incarichi per tutti gli uffici dirigenziali, sia quelli di nuova istituzione o significativamente riorganizzati, sia quelli non interessati dalla riorganizzazione. In questo caso, la norma lederebbe l’art. 97 Cost. per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Basta ricordare al riguardo il chiaro orientamento della Corte Costituzionale che fin dal 2007 ha censurato i meccanismi di spoils system riferiti agli incarichi dirigenziali di livello generale a livello statale, regionale e locale. La sentenza n. 103 del 2007 ha dichiarato incostituzionale le previsioni della legge n. 145 del 2002, c.d. legge Frattini, ed in particolare la disposizione transitoria che disponeva la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali di livello generale il novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge (art. 3, co. 7). La sentenza n. 104 dello stesso anno ha dichiarato incostituzionale una legge della Regione Lazio che prevedeva la decadenza ex lege dei direttori generali delle aziende sanitarie locali in occasione del rinnovo del consiglio regionale (art. 71 l. reg. n. 9/2005 e art. 55 l. reg. n. 1/2004) e una legge della Regione Sicilia che introduceva una forma di spoils system nei rapporti interni alla dirigenza, consentendo ai dirigenti generali entro 90 giorni dal loro insediamento di revocare gli incarichi dirigenziali di livello inferiore (art. 96 l. reg. n. 2/2002). La giurisprudenza costituzionale successiva, come noto, ha scrutinato l’ampiezza consentita al legame fiduciario tra politica e dirigenza, ammettendo lo spoils system nei casi in cui il dirigente sia chiamato a collaborare alla formazione dell’indirizzo politico e negandone la legittimità nei casi in cui il dirigente deve attuarlo oppure ha compiti di controllo (sentenza n. 304 del 2010)[18]. A conclusione parzialmente coerente è giunta la Corte Costituzionale riguardo alla figura del segretario generale degli enti locali e alla sua decadenza consentanea a quella del sindaco (art. 99 d. lgs. n. 267 del 2000), rimarcando le funzioni di controllo svolte dalla figura dirigenziale, implicanti un ruolo attivo e propositivo, tali da coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo politico-amministrativo e conseguentemente capaci di influenzarla (si pensi alle funzioni consultive, referenti e di supporto alle riunioni degli organi collegiali del Comune, con poteri di intervento nel procedimento di formazione degli atti e, su richiesta, nella fase decisoria provvedimentale)[19].

La ricostruzione sopra riportata delle funzioni assegnate ai direttori museali è utile per comprendere se questa forma di spoils system così nettamente introdotta dal legislatore si possa iscrivere nei limiti “di tolleranza” tracciati dalla Corte Costituzionale. Fermo restando che nel caso degli istituti museali riesce particolarmente arduo definire l’ambito dell’“indirizzo politico” e forse sarebbe più corretto esprimersi in termini di “indirizzo di politica museale” (id est, definizione del progetto scientifico dell’offerta culturale, di valorizzazione e fruizione dei beni museali), si è visto che l’autonomia “tecnico-scientifica” del direttore museale si può esprimere entro una cornice “di indirizzo” ministeriale, che limita di fatto la pienezza del progetto culturale rimesso alla figura dirigenziale, così come del resto avviene nella definizione dell’importo dei biglietti di ingresso e degli orari di apertura dell’istituto. Per effetto di tali considerazioni sembra non ricorrere in capo al direttore museale quella partecipazione alla definizione dell’“indirizzo” che, ove sussistesse, giustificherebbe l’attivazione dello spoils system alla stregua di quanto ammesso per i segretari generali degli enti locali. È nondimeno evidente, in ragione della procedura selettiva che precede l’incarico, che quest’ultimo è conferito in via fiduciaria, proprio perché il direttore deve “completare” il progetto culturale dell’organo di indirizzo mediante le proprie scelte tecnico-gestionali e la propria qualificata professionalità.

La criticità della recente riforma introdotta con il c.d. “decreto giustizia” è correlata alla generalizzazione dello spoils system, che viene formalmente accostato alla riorganizzazione ministeriale, ma nei fatti è destinato a comportare un completo “azzeramento” della dirigenza museale al momento dell’entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo. Anche a voler enfatizzare il carattere fiduciario dell’attività dirigenziale rispetto alle linee di indirizzo “politiche”, in tal caso si ricondurrebbe con effetto automatico alla riorganizzazione una scelta di sostituzione dirigenziale, senza considerare l’impatto della stessa riorganizzazione è destinata a produrre sui differenti istituti di cultura, con potenziale vulnus ai principi che regolano l’attività amministrativa, ricondotti al buon andamento e all’imparzialità degli uffici della pubblica amministrazione. Per tali ragioni l’introduzione di una forma di spoils system generalizzato non pare conforme al dettato costituzionale.

  1. Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Torino.
  2. Già vent’anni fa si è esaminato lo statuto tipo della fondazione di partecipazione per la gestione di musei statali: S. Foà, Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo egizio di Torino, in Aedon, n. 2/2003. Nel rispetto dell’autonomia di organizzazione lasciata alle fondazioni dal decreto ministeriale, si era posta la questione delle attribuzioni del direttore generale: “Sfruttando l’opportunità concessa dal d.m. n. 491 del 2001, l’art. 10 dello statuto introduce inoltre la figura del direttore generale, cui vengono affidate le funzioni di amministrazione ed i compiti di gestione, oltre ai poteri di proposta e di impulso relativi agli obiettivi ed ai programmi di attività della fondazione. La preferenza per una gestione monocratica, ovviamente temperata dagli importanti poteri riservati all’organo consiliare, ha suscitato discussioni, ancora aperte, sulla tipologia di formazione richiesta al direttore generale, oscillanti tra una preferenza per competenze marcatamente manageriali oppure per conoscenze più tecnico-culturali” (S. Foà, loc. cit.). La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, costituita in data 10 ottobre 2004, ha quindi distinto la figura del direttore, con compiti scientifici, da quella del Direttore gestionale, con compiti amministrativi.
  3. Bando internazionale per la direzione dei musei italiani pubblicato in data 16 giugno 2023, in https://cultura.gov.it/bandointernazionalemusei.
  4. Pinacoteca di Brera; Museo e Real Bosco di Capodimonte; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.
  5. Gallerie Estensi; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Gallerie Nazionali di Arte Antica; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Galleria Nazionale dell’Umbria; Museo Nazionale d’Abruzzo.
  6. Art. 39, co. 1, lett. e) d.P.C.M. n. 169 del 2019, cit..
  7. Sulla definizione di museo e sull’autonomia museale, M. C. Pangallozzi, L’istituzione museale: effetti e prospettive di una conquistata autonomia, in Aedon, n. 1/2019, ed ivi un cenno ai rapporti con l’amministrazione centrale (par. 6.2). In precedenza, sulle prospettive di autonomia museale, C. Barbati, Il “nuovo” Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in Giorn. dir. amm., 2015, 206 ss. Il fondamento costituzionale dell’autonomia statutaria dei musei pubblici fu riconosciuto con grande precisione da J. Luther, Principi per il diritto dei musei pubblici in Italia, Fondazione G. Agnelli, Torino, 1999. Da ultimo, S. Antoniazzi, Musei pubblici. Modelli giuridici di gestione, Napoli, 2022, passim.
  8. Art. 43, co. 1, d.P.C.M. n. 169 del 2019, cit..
  9. Art. 43, co. 2, d.P.C.M. n. 169 del 2019, cit..
  10. Art. 18, co. 2, lett. p), del medesimo d.P.C.M..
  11. Art. 2 del bando internazionale per la direzione dei musei italiani pubblicato in data 16 giugno 2023, cit..
  12. Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2018, n. 9, si è espressa sulla possibilità di ammettere una riserva di nazionalità in favore dei cittadini italiani per i posti di livello dirigenziale nelle amministrazioni statali e, nel caso di specie, negli istituti museali di rilevante interesse nazionale. Secondo l’Adunanza plenaria non può essere condivisa la tesi, prospettata dalla Sezione remittente, relativa all’illegittimità della disapplicazione della normativa contente la riserva di nazionalità. Nel caso di specie il direttore del Palazzo Ducale di Mantova non sarebbe configurabile come figura apicale e, per questo motivo, le sue attività non sarebbero connesse con funzioni di vertice amministrativo: sulla base di questo presupposto, la riserva dell’incarico a cittadini italiani sarebbe illegittima. A commento, S. Amorosino, La conclusione della “telenovela” giurisdizionale sui direttori stranieri dei musei, in Urb. app., 2018, 441 ss.; M. Gnes, Il superamento del requisito di cittadinanza dei dirigenti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2018, 609 ss.; G. Massari, La selezione dei dirigenti nei “super-musei”: nuove riflessioni sugli atti interni contrari al diritto Ue, ibidem, 616 ss..
  13. Per una ricostruzione della vicenda giurisdizionale, oltre all’indicazione di prospettive di riforma, L. Sacchi, La selezione della dirigenza per il governo e l’amministrazione del patrimonio culturale, in Aedon, n. 1/2019; prima della pronuncia dell’Adunanza plenaria, M. Cammelli, Direttori dei musei: grandi riforme, piccole virtù e un passato che non passa, in Aedon, n. 1/2018.
  14. Cass. SS.UU. ord. 17 dicembre 2020, n. 28976, commentata criticamente da G. Ricci, Il conferimento dell’incarico di direttore di museo: devoluzione della controversia al giudice ordinario e ipotesi sulle tutele accordabili all’aspirante ingiustamente pretermesso, in Aedon, n. 2/2021.
  15. Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677, che ha escluso l’assimilabilità alla procedura idoneativa di cui all’art. 15, comma 7 bis, d. lgs. n. 502 del 1992 (in materia di dirigenza sanitaria), su cui M. Ramajoli, Sulle nomine dei direttori dei musei decide il giudice ordinario, in Giorn. dir. amm., 2019, 494 ss..
  16. Ministro della Cultura, Comunicato stampa del 26 luglio 2023.
  17. L. Casini, Cultura e pubbliche amministrazioni nel “decreto giustizia”: tra riorganizzazioni e spoils system, in Aedon, n. 2/2023.
  18. G. Di Cosimo, La Corte e lo spoil system all’italiana, in Forum costituzionale, 2011; F. Merloni, Spoils system: il timore dell’overruling impedisce alla Corte di fare chiarezza, in Le Regioni, 2010, f. 5, 1136.
  19. Corte cost., 22 febbraio 2019, n. 23; a commento G. Boggero, I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione, in Osservatorio cost., n. 3/2019, 61 ss..