L’introduzione dei sottosegretari nella Giunta regionale piemontese: nuovi “amici della democrazia” o costi ulteriori per i cittadini?
Mario Calvo[1]
Sommario:
1. Premessa – 2. Le esperienze regionali analoghe – 3. Le questioni dibattute – 4. Considerazioni conclusive
1. Premessa
La recente approvazione da parte della Giunta regionale piemontese della proposta di legge regionale n. 240 comporterà, a partire dalla prossima legislatura, l’introduzione della figura dei sottosegretari.
Il Presidente della Giunta regionale potrà nominare e revocare, con proprio decreto, fino a due sottosegretari, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale. L’Aula, in seconda lettura come richiesto dal capo decimo per le riforme statutarie, ha infatti approvato a maggioranza la modifica degli articoli 50 e 51 dello Statuto, individuando i nuovi componenti della Giunta. In particolare, in forza di tali modifiche lo Statuto regionale piemontese prevederà all’art. 50 un nuovo comma 5bis, ai sensi del quale “Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei suoi compiti. I sottosegretari partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta, pur non facendone parte”.
In ossequio alla riforma statutaria approvata dall’Aula nelle scorse settimane, in data 17 luglio 2023 è stata altresì licenziata a maggioranza[2] la proposta di legge 261 “Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008”[3]. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della suddetta “Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i sottosegretari, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), con decreto trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione”. Inoltre, per effetto del comma 2 “I sottosegretari sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale”.
Essa disciplinerà inoltre il trattamento economico[4], lo stato giuridico[5], nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei sottosegretari, come previsto dal nuovo comma 5 ter dell’art. 50 della legge statutaria.
Una modifica statutaria accompagnata da forti polemiche che ha visto le opposizioni ribadire la non condivisione della riforma, nonostante il numero dei sottosegretari sia stato ridotto dai 4, originariamente previsti dalla proposta iniziale,[6] agli attuali 2.
2. Le esperienze regionali analoghe
Prima di analizzare le questioni dibattute, pare opportuno soffermarci sulla figura del sottosegretario, anche in un’ottica di comparazione con altre esperienze regionali analoghe.
Il sottosegretario non è una figura prevista presso tutti gli ordinamenti regionali e assume in ciascuno di essi poteri e autonomia differenti. Essa «si ispira direttamente, quanto a vastità e importanza delle funzioni e alla flessibilità della stessa, sia alla figura dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio e in particolar modo a quella di colui il quale rivesta anche le funzioni di “segretario del Consiglio dei ministri” sia dei ministri senza portafoglio che siano incaricati di guidare uno o più dipartimenti della Presidenza»[7].
A livello regionale, la fonte abilitata a istituire e regolamentare i sottosegretari è indubbiamente lo statuto. La loro presenza e le funzioni a essi attribuiti rientrano, infatti, negli ambiti riservati dall’art. 123 Cost. a tale atto, riguardando sia la forma di governo, sia i principi fondamentali di organizzazione dell’ente[8]. Negli ultimi anni, sulla scorta di quanto previsto a livello centrale[9], alcune regioni hanno infatti modificato i loro Statuti, prevedendo figure analoghe[10]. Oggi, seppur con le peculiarità di cui si dirà in seguito, i sottosegretari regionali sono previsti nelle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria, Veneto e Toscana. Vediamoli più nel dettaglio.
La riforma piemontese si ispira prevalentemente allo Statuto lombardo il quale, all’art. 25 c. 5 prevede che tra i poteri del Presidente della Regione vi sia quello di «nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato», specificando che: «i sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità».
Anche nello Statuto dell’Emilia Romagna, all’art. 45 c.3 vi è un’analoga disposizione, alquanto stringata, in forza della quale: «il Presidente può nominare un sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte». In tale Statuto le funzioni non vengono stabilite espressamente e la relativa indennità viene fissata con legge regionale. Emerge inoltre che il sottosegretario non necessariamente dev’essere scelto tra i consiglieri regionali.
Di gran lunga più completa è la previsione statutaria abruzzese: della nomina del sottosegretario si parla all’art. 44 come uno dei poteri del Presidente della Giunta (c. 3 bis) mentre in relazione alla natura di consigliere regionale e alle funzioni è dedicato un apposito articolo, il 46 bis[11].
Discorso analogo per la Regione Toscana che recentemente ha introdotto la possibilità per il Presidente della Giunta di nominare un sottosegretario, anch’esso scelto fra i consiglieri regionali[12].
Un sottosegretario è previsto anche in Molise, regione che per prima introdusse tale figura con legge regionale n. 4 del 2007, successivamente impugnata[13] dal Governo di fronte alla Corte costituzionale.
Figure analoghe vengono poi previste dalle normative statutarie di Calabria e Veneto: si tratta dei Consiglieri delegati. Invero, la Regione Calabria con legge n. 15 del 2015 ha introdotto il comma 8 bis all’art. 33 dello Statuto, ai sensi del quale «il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai consiglieri regionali. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L’esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né all’istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce». Anche in Veneto «il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate».[14]
3. Le questioni dibattute
Già da una prima comparazione emergono alcune delle questioni di merito sollevate dalle opposizioni, tra le quali spiccano: a) il numero dei sottosegretari; b) la previsione che non debbano essere necessariamente scelti tra i consiglieri regionali ma possano essere anche soggetti esterni.
In relazione al punto a) pare opportuno sottolineare che l’originario disegno di legge a prima firma del Consigliere regionale Paolo Bongiovanni, fratelli d’Italia, prevedeva la possibilità di introdurre fino a 4 sottosegretari, proprio come accade in Regione Lombardia. Dai resoconti consiliari[15] emerge che nel corso dei lavori è stato più volte sottolineato che «nella maggior parte delle Regioni italiane il numero dei sottosegretari è pari a uno: in particolare in quelle con un numero di cittadini pari o simile a quello della Regione Piemonte (ad esempio Emilia Romagna o Toscana)»[16]. C’è soltanto una Regione in cui ce ne sono quattro, la Regione Lombardia, la quale ha più del doppio degli abitanti del Piemonte. Dunque, come ha affermato il Consigliere regionale dell’opposizione Domenico Rossi, Partito Democratico: «non sarebbe sostenibile che il Piemonte diventasse l’unica Regione d’Italia con lo stesso numero di sottosegretari della Lombardia, pur avendo meno della metà dei cittadini».
In un primo momento la risposta della maggioranza alle suesposte critiche era stata l’introduzione dell’emendamento n. 7092, con il quale il Presidente avrebbe avuto la possibilità di nominare “dei” Sottosegretari. Una proposta definita dalle minoranze «un vero e proprio colpo di mano»[17] in quanto «utilizzando un articolo partitivo, indeterminativo, è come se fosse scritto che il Presidente ha la possibilità di nominare qualche Sottosegretario o alcuni Sottosegretari: quindi, potrebbero essere uno, dieci oppure quindici»[18].
Durante la discussione in Aula, le ragioni per sostenere la contrarietà all’emendamento proposto dalla maggioranza sono state molteplici. «La presenza di un numero eccessivo di Sottosegretari porterebbe a una rarefazione dei rapporti con gli Assessori regionali. Porterebbe, quindi, non solo a una separazione, ma a una distanza tra il Consiglio e la Giunta; a una difficoltà di rendicontazione nelle Commissioni consiliari e a una difficoltà di confronto e di proposta»[19]. Peraltro «demandando questa decisione a una legge ordinaria della Regione, si supererebbero quelle garanzie che, invece, sono previste per le modifiche dello Statuto stesso»[20]. «Uno stile legislativo che non si addice alla legge fondamentale della Regione, che dovrebbe (…) innanzitutto garantire i diritti delle minoranze, prima ancora dei diritti delle maggioranze, che sono già di per sé forti»[21].
Con riferimento al punto b), ossia alla previsione che tali sottosegretari non debbano necessariamente essere nominati fra i consiglieri regionali ma possano essere anche soggetti esterni, la scelta del legislatore regionale piemontese non pare in linea con la quasi totalità delle Regioni italiane che prevedono disposizioni analoghe all’interno dei loro Statuti. Invero, nella maggior parte delle Regioni sopra citate, il Presidente ha la possibilità di nominare uno o più sottosegretari scegliendoli “fra i consiglieri regionali”. La differenza non è di poco conto. Per una parte dell’opposizione vi è il timore che «i sottosegretari vengano istituiti perché il Presidente non riesce a trovare la quadra per sistemare tutti gli eletti e tutti i partiti che, invece, vogliono accedere a importanti ruoli di Giunta»[22]. Si è parlato addirittura di figure «istituite praticamente per servire i partiti politici, (…) perché effettivamente gli Assessorati sono pochi per accontentare tutti»[23].
Per altri l’inserimento della figura dei sottosegretari, a prescindere dal numero, avrebbe addirittura un motivo più profondo, che riguarda il modo di concepire il rapporto tra Giunta e Consiglio, tra potere esecutivo e potere legislativo. In questo senso l’accusa mossa alla maggioranza riguarderebbe la volontà di «liberare la Giunta dal peso di dover discutere con i Consiglieri eletti dai cittadini»[24] secondo una «logica molto semplice: abbiamo vinto, decidiamo»[25]. In quest’ottica «le minoranze sono un ostacolo, (…), il Consiglio è un fastidio, (…) il confronto in Commissione è tempo perso»[26]. Una tendenza che, come ci insegna Montesquieu nella sua celebre opera “L’esprit des lois” del 1748, è insita nella natura del potere in quanto “chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti. Affinché non si possa abusarne, occorre che il potere stesso arresti il potere”.
Ad accompagnare il travagliato iter di approvazione della riforma in oggetto, vi sono state non solo questioni di merito ma anche molte questioni di metodo. La trattazione di un tema delicato come la modifica dello Statuto regionale, andrebbero fatta – secondo la Consigliera Monica Canalis, Partito Democratico – con un velo d’ignoranza. In particolare «le modiche delle regole del gioco andrebbero fatte in una fase (…) del mandato in cui non si ha certezza e non si hanno dati precisi sull’esito elettorale; andrebbero fatte quando non si possono fare delle previsioni chiare. In tal modo, si prendono decisioni in maniera il più possibile astratta, oggettiva, senza essere guidati prevalentemente da un interesse di parte o dalla ricerca di un beneficio eccessivo (…) per la propria parte politica. Oggi, invece, (…) manca troppo poco tempo alle elezioni regionali del 2024».
Proprio con riguardo alla modifica delle “regole del gioco”, durante la discussione in Aula viene citato anche Norberto Bobbio, a proposito degli “universali procedurali della democrazia”. Uno di questi, secondo l’opposizione Dem «è che le regole del gioco si cambiano insieme. Ciò vale sempre e vale per tutti: non esiste che, in un gioco che si fa insieme, c’è qualcuno – il più forte – che decide per tutti. Le regole, se si cambiano, si cambiano insieme e ci vuole un accordo, una mediazione, un dialogo. Non si arriva all’ultimo anno di legislatura a fare una proposta di cambiamento delle regole del gioco imposta in maniera unilaterale (…). È profondamente sbagliato e non è un problema solo nei confronti delle minoranze. È una visione sbagliata della nostra democrazia»[27].
Altro tema dibattuto riguarda i costi. La maggioranza ha dichiarato che sarà una riforma a costo zero in quanto «contestualmente, in seconda lettura, con una proposta di legge verranno eliminati i cosiddetti “grandi consulenti” o “superconsulenti”, e (…) dunque i sottosegretari non costeranno nulla ai cittadini piemontesi»[28]. Opinione assai diversa quella dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno additato la modifica statutaria come un vero e proprio «poltronificio»[29], soprattutto se letta in combinato disposto con il nuovo meccanismo della c.d. “panchina” previsto all’interno della legge elettorale regionale di recentissima approvazione. Invero, il tema già di per sé delicatissimo dei sottosegretari si è intrecciato con quello della riforma della legge elettorale, approvata venerdì 7 luglio con 31 voti a favore, 10 astenuti e 2 voti contrari. Il nuovo meccanismo prevede, tra le altre cose[30], l’incompatibilità tra il ruolo di assessore regionale e quello di consigliere regionale. Per questo motivo vengono previsti i c.d. “supplenti”: se un consigliere viene nominato assessore, lascia il posto a un suo compagno di partito[31]. Dunque, oltre ai due sottosegretari, vi saranno anche otto figure politiche in più rispetto a quelle attuali, con il rischio di sbilanciare l’asse della democrazia verso la maggioranza.
Proprio sulla previsione dei consiglieri supplenti continuano, infatti, a permanere le maggiori perplessità del Partito Democratico che, pur definendo la modifica della legge elettorale il «frutto di una parziale condivisione, che ci consente di avere un sistema migliore di quello precedente»[32], insiste nel ritenere il meccanismo della c.d. “panchina” un problema.
Ben più critica l’opposizione del Movimento 5 stelle, che stima in circa 8,5 milioni a legislatura l’aumento dei costi della politica che graveranno sulle tasche dei contribuenti piemontesi a seguito dell’introduzione delle suesposte riforme.
4. Considerazioni conclusive
Come osservato, l’introduzione della figura dei sottosegretari è una prassi ormai abbastanza consolidata nelle differenti esperienze regionali. Essa è stata definita da parte della dottrina «una scelta peculiare con la quale vengono introdotti organi da considerare, sia pure latamente, di governo»[33]. Invero, similmente a quanto accade a livello nazionale, i sottosegretari fanno parte della compagine governativa in senso ampio, ancorché non rappresentino componenti necessarie[34]. Una nomina che, anche a livello regionale, potrebbe rappresentare l’occasione per consolidare gli equilibri politici all’interno della coalizione di governo[35]. Allo stesso tempo, essendo nominati dal Presidente della Giunta «sembrano rappresentare un ulteriore elemento di rafforzamento del suo ruolo»[36]. Con riferimento alle riforme regionali analoghe, uno dei rischi già individuati è quello di «una marcata tendenza ad una “presidenzializzazione” dell’esecutivo, (…) a tutto detrimento delle funzioni, costituzionalmente garantite, della Giunta»[37]. In altre parole, si rischia di pervenire a un risultato di cui appare quanto meno dubbia la costituzionalità[38]: la totale subordinazione del principio collegiale – che dovrebbe caratterizzare l’operato della Giunta – al principio monocratico (incarnato dal suo Presidente). Un esito che, rendendo possibile la riduzione della prima a “mero strumento” nelle mani del secondo, risponde a una logica “presidenzialista” che dovrebbe rimanere estranea alle scelte statutarie costituzionalmente consentite alle Regioni in tema di forma di governo.
Per quanto concerne nello specifico la vicenda piemontese, ciò suscita ancor più perplessità se si considera sia il numero di sottosegretari previsto – già frutto di un difficile compromesso – sia il fatto che, contrariamente a quanto previsto dalla maggior parte delle analoghe legislazioni regionali, i nuovi membri non siano nominati fra i consiglieri. A parere di scrive, dunque, «introdurre nuove figure, espresse dalla maggioranza per coadiuvare la Giunta (…) creerebbe uno squilibrio, mettendo il Consiglio in una posizione di subalternità rispetto alla Giunta»[39]. Il rischio è quello di creare una «diversa architettura (…) nella quale la discussione democratica delle persone elette dai cittadini sia delegata a figure di secondo livello»[40].
Sul fronte dei costi, altro grande tema, pare più che condivisibile l’intervento in Aula del Consigliere regionale Diego Sarno, Partito Democratico, il quale ha evidenziato la differenza tra il costo della democrazia e i costi della politica, citando il libro del Prof. Gustavo Zagrebelsky “Il «crucifige!» e la democrazia”. L’Autore, nel domandarsi chi siano i «veri amici della democrazia»[41] afferma che «la democrazia critica richiede tempo, tempo per decidere e tempo per durare; è amica della lentezza, della ponderazione e della riflessione, perché dove non c’è tempo c’è emotività, instabilità, suggestionabilità (…). Se non c’è il tempo di riflettere, rischiamo di fare attività emotivamente instabile e quindi strumentalizzabile»[42].
Ne discende che, se con l’aumento del costo della democrazia aumenta il confronto, la partecipazione, la riflessione, la ponderazione, la riflessione, e quindi si prende del tempo prima di decidere, è un costo sano, un costo positivo. Un costo che – se gestito bene e non se usato per arricchirsi – è utile alla democrazia, perché la democrazia ha bisogno di tempo. Al contrario, non sarebbero costi sani della democrazia, ma meri costi della politica quelli sostenuti «per cercare di stabilizzare i conflitti interni della maggioranza, assicurando posti a quelle forze politiche che magari non sono così contente del risultato elettorale, (…) della composizione della Giunta o delle nomine»[43].
In ogni caso, il giudizio su questi ulteriori costi spetterà a coloro che effettivamente saranno tenuti a sostenerli, ossia i cittadini piemontesi.
- Dottore di ricerca in Diritti e Istituzioni dell’Università degli Studi di Torino. ↑
- www.cr.piemonte.it ↑
- Per approfondimenti: www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1: “Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell’incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i Consiglieri regionali (…), nonché un’indennità di funzione mensile lorda pari ad euro 1.050,00. Alla cessazione dell’incarico ai medesimi è corrisposta un’indennità determinata con le modalità ed i criteri previsti dall’art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24, (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali)”. In forza del comma 3, cit. art. “Il consigliere regionale nominato sottosegretario mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive”. ↑
- Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2: “Ai sottosegretari non consiglieri si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili, comprese quelle sulla pubblicità dei dati di cui alla legge regionale n. 28 del 29 novembre 2021 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale)”. ↑
- Proposta di legge regionale n. 240 “Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)” presentata dai consiglieri regionali Bongioanni Paolo (primo firmatario), Cerutti Andrea, Mosca Michele, Stecco Alessandro. ↑
- Gaetano M., La legge statutaria 20/2022 della Regione Toscana introduce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta (3/2022), in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2022. ↑
- Sul punto si veda in particolare Catalano S., La “presunzione di consonanza”, Collana Univ. Mi-Fac. giur. Dip. dir. pubblico, Giuffrè, 2010, pp. 173 – 174. ↑
- Per un maggiore approfondimento si veda, in particolare, CIAURRO L., (voce) Sottosegretario di Stato, in Enciclopedia del diritto, XLII, Milano, 1990, p. 168 e ss. ↑
- Ibidem. ↑
- Ai sensi dell’art. 46 bis, comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo: «Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l’esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale». Il successivo comma 2 stabilisce: «Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare: a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto; b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale». ↑
- Ai sensi del nuovo art. 34 bis dello Statuto della Regione Toscana: «1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto. 2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.”. ↑
- Legge regionale ordinaria venne infatti adottata in un contesto nel quale l’ente non aveva ancora provveduto a modificare lo Statuto risalente al 1971 e non si era pertanto adeguato a quanto previsto dalle riforme costituzionali del triennio 1999-2001. In particolare la legge molisana sembrava contraddire quanto disposto dal nuovo art. 123 Cost. e ciò indusse il Governo a impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale. La Consulta intervenne con successiva sentenza, la 201 del 2008, accogliendo il ricorso da parte dell’Esecutivo e dichiarando l’incostituzionalità della legge 4/2007 della Regione Molise. La Corte in particolare sottolineò la contrarietà della legge molisana al disposto dell’art. 123 Cost. nel senso che essa incideva notevolmente su un ambito di competenza statutaria, quale quello della composizione della Giunta regionale, indipendentemente dal fatto che il sottosegretario non avrebbe partecipato alle sedute con diritto di voto. ↑
- Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, art. 51 “Presidente della Giunta”. ↑
- Per approfondimenti si rinvia a: www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Rossi D., (Consigliere regionale Partito Democratico), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Sacco S., (Consigliere regionale Movimento 5 Stelle), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Marello M., (Consigliere regionale Partito Democratico), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Canalis M., (Consigliera regionale Partito Democratico), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Marello M., cit. ↑
- Avetta A., (Consigliere regionale Partito Democratico), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Disabato S., (Consigliera regionale Movimento 5 Stelle), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Ibidem. ↑
- Rossi D., cit. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibidem. ↑
- Rossi D., cit. ↑
- Preioni A., (Consigliere regionale Lega), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it. In particolare, come si legge nella Relazione alla Proposta di legge regionale 17 luglio 2023, n. 261 “l’articolo 3 dispone la soppressione delle professionalità esterne previste dall’articolo 15, comma 3, della legge 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale). Pertanto, le risorse fino ad oggi destinate alla remunerazione di tali figure saranno destinate a finanziare la spesa da sostenere per i sottosegretari”. ↑
- Bertola G., (Consigliere regionale Movimento 5 Stelle), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Oltre all’introduzione dei c.d. “Consiglieri supplenti”, il sistema di voto per le prossime elezioni regionali del 2024 prevederà le seguenti novità: A) I 50 seggi a disposizione verranno distribuiti in modo misto, 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente. B) Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55% dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi, cioè 30, in caso di vittoria uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60% dei voti validi; infine almeno il 64% dei seggi, quindi 32, in caso di vittoria con percentuale uguale o superiore al 60% dei voti validi. C) Vi sarà una soglia di sbarramento al 5% per le coalizioni e al 3% le liste singole. D) Per quanto riguarda la parità di genere viene stabilito che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati tenendo inoltre conto dell’alternanza fin dove possibile. Viene introdotta anche la preferenza di genere permettendo all’elettore di esprimere fino a 2 preferenze, con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso. E) Le lista regionali (listini) sono composte da 10 candidati e da un numero variabile di candidati supplenti (da 2 a 4) che entrano a farne parte solo in caso di eventuale esclusione di uno dei 10 indicati. Su https://www.torinotoday.it/politica/nuova-legge-elettorale-piemonte-principali-novita. ↑
- Guccione G., Nuove regole in Regione Piemonte: dopo l’elitaxi per i cervi abbattuti arrivano i supplenti dei consiglieri regionali, su www.torino.corriere.it, 8 luglio 2023. ↑
- Gallo R., (Consigliere regionale Partito Democratico), su www.giornalelavoce.it ↑
- Sul punto si veda, ad esempio, CONZ M., La forma di governo nello Statuto d’autonomia della Lombardia”, prime riflessioni, Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2008, p. 27. ↑
- Severi F.S., (voce) Sottosegretario di Stato, in Digesto delle materie pubblicistiche, XIV, Torino, 1999, p. 389. ↑
- Ibidem. ↑
- Catalano S., La “presunzione di consonanza”, cit. p. 174. ↑
- Tosi R., I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie: procedimento e limiti, in “Le Regioni, Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale”, 3-4/2000, pp. 527-546. ↑
- Ibidem. ↑
- Gallo R., (Consigliere regionale Partito Democratico), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑
- Ibidem. ↑
- Zagrebelsky G., “Il «crucifige!» e la democrazia”, Einaudi, Torino, 1997. ↑
- Ibidem. ↑
- Sarno D., (Consigliere regionale Partito Democratico), Atti consiliari, XI Legislatura, seduta 240 del 23/03/2023, su www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it ↑