Sull’accesso alle procedure di appalto in Italia degli operatori economici con sede nel Regno Unito: alcune riflessioni sul caso “Elettrify Ltd” (nota a T.A.R. Piemonte, sentenza del 3 dicembre 2021 n. 1110)

Anna Panarella[1]

Sommario:

1. Introduzione – 2. L’accesso al mercato degli appalti pubblici UE da parte degli operatori economici britannici: il quadro regolamentare applicabile in seguito al recesso del Regno Unito dall’UE – 3. L’ASCC: l’ambito di applicazione oggettivo e i principi generali – 4. Osservazioni finali

1. Introduzione

Lo scorso 3 dicembre 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte con sentenza n. 1110 si è pronunciato sull’ammissibilità della partecipazione delle imprese con sede legale nel Regno Unito alle procedure di affidamento di appalti pubblici sotto soglia indette in Italia.[2] La vicenda che ha portato alla pronuncia in esame trae origine da una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Verbania l’8 aprile 2021 per l’affidamento in concessione di alcuni “servizi di mobilità in sharing a flusso libero con biciclette elettriche e mezzi innovativi a propulsione elettrica” sul territorio del Comune medesimo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato dal Comune in data 10 maggio 2021. Nell’ambito di tale procedura, l’impresa Lakenergy Srl risultava prima classificata, seguita dalla società britannica Elettrify Ltd. Quest’ultima, tuttavia, impugnava l’aggiudicazione a favore di Lakenergy Srl, ritenendo l’offerta da questa presentata non conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla legge di gara. Lakenergy Srl si costituiva, dunque, in giudizio e presentava altresì ricorso incidentale, nel quale lamentava a sua volta l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla società britannica Elettrify Ltd, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa. In particolare, parte ricorrente riteneva, da un lato, che, in base alla documentazione di gara, la procedura fosse limitata alle sole imprese con sede nel territorio dell’Ue; dall’altro, in ogni caso, Elettrify Ltd non avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara ex art. 49 D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) poiché: a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE e dello spirare del relativo termine di transizione al 31 dicembre 2020, quest’ultimo è divenuto Paese terzo; la procedura di gara indetta del Comune di Verbania, alla data di presentazione delle offerte (08.05.2021), non rientrava nell’ambito di applicazione del Government Procurement Agreement (GPA). A fronte di questi eventi, dunque, il T.A.R. veniva chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità della partecipazione di Elettrify Ltd alla procedura di appalto. In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che, nell’ambito di procedure di gara sotto soglia, “gli operatori economici del Regno Unito hanno lo stesso status di tutti gli altri operatori economici basati nei paesi terzi con cui l’Unione europea non ha accordi che prevedano l’apertura del mercato degli appalti dell’UE”. Tuttavia, a parere di chi scrive, tale decisione genera qualche perplessità, in particolare alla luce della disciplina internazionale bilaterale in materia di appalti pubblici attualmente vigente tra UE e Regno Unito a seguito del recesso di quest’ultimo dall’UE. In particolare, il riferimento è all’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito (ASCC) il quale, con riferimento al lasso temporale rilevante per il caso in commento (8 aprile – 10 maggio 2021) ha trovato applicazione in via provvisoria, prima, ed è entrato in vigore, poi.[3]

Il caso in esame si inserisce nell’insieme di quelle pronunce giurisprudenziali che si sono occupate della partecipazione, a vario titolo, di operatori economici stranieri a procedure di appalto indette in Italia.[4] Esso, inoltre, offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sui profili giuridico-internazionalistici in tema di regolamentazione della partecipazione agli appalti pubblici sotto soglia indetti in Italia da parte di imprese con sede legale nel Regno Unito post-‘Brexit’. Dunque, la presente nota analizza la disciplina applicabile alla partecipazione degli operatori economici britannici a procedure ad evidenza pubblica indette in UE così come delineata nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito (ASCC), al fine di porre in luce le problematicità sottese alla decisione del T.A.R. in commento.[5]

2. L’accesso al mercato degli appalti pubblici UE da parte degli operatori economici britannici: il quadro regolamentare applicabile in seguito al recesso del Regno Unito dall’UE

Come è noto, il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha indetto un referendum all’esito del quale il 52% dei votanti si è espresso a favore dell’uscita del Paese dall’Unione europea.[6] Successivamente, il 29 marzo 2017, il governo britannico ha formalmente notificato al Consiglio europeo la volontà dello Stato di recedere, ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE).[7] L’accordo di recesso, concluso il 18 ottobre 2019, è entrato in vigore a mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020. In forza di quest’ultimo accordo, ha altresì avuto inizio un periodo di transizione – che si è concluso il 31 dicembre 2020 – in cui il diritto unionale ha continuato a trovare applicazione tanto nel Regno Unito quanto nei suoi confronti. Durante questo arco temporale si sono svolti i negoziati che hanno portato alla conclusione, tra gli altri accordi,[8] dell’ASCC.[9] In particolare, quest’ultimo è stato concluso il 31 dicembre 2020 ed è entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021.[10] La perdita da parte del Regno Unito della qualifica di Stato membro UE ed il conseguente status di Stato terzo, limitatamente a quanto interessa maggiormente ai nostri fini, ha a sua volta comportato la qualifica delle società con sede in territorio britannico come operatori economici di Paesi terzi.

Per i profili inerenti al caso in esame,[11] il recesso dall’UE del Regno Unito ha determinato la disapplicazione in quest’ultimo e nei suoi confronti della normativa europea in materia di appalti, in particolare la direttiva 2014/23/UE (in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione),[12] la direttiva 2014/24/UE (sugli appalti pubblici)[13] e la direttiva 2014/25/UE (sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali)[14] e con esse la protezione delle libertà fondamentali tutelate dai Trattati cui questo quadro normativo dà attuazione,[15] nel rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e mutuo riconoscimento.[16] A fronte di ciò, fino alla conclusione dell’ASCC, i rapporti tra UE e Regno Unito in materia di appalti pubblici erano regolati dal GPA, del quale il Regno Unito è divenuto parte “in its own right” a seguito di formale adesione allo stesso ex art. XXII.2 GPA.[17] Il GPA è un accordo “plurilaterale”, tra gli accordi che costituiscono il diritto dell’OMC. Pertanto, mentre tutti i contraenti di quest’ultimo sono membri dell’OMC, al contrario non tutti i membri OMC sono parte del GPA. In altri termini, a differenza degli accordi multilaterali allegati all’accordo istitutivo dell’OMC (il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e i relativi allegati, il General Agreement on Trade in Services (GATS) ed il Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)), il GPA non è incluso tra gli accordi del “Single Undertaking”, ossia del novero di impegni che ogni membro dell’OMC assume in virtù della sua partecipazione all’Organizzazione[18]. Il GPA si pone l’obiettivo di aprire i mercati degli appalti delle e tra le parti contraenti, sulla base del principio di non discriminazione.[19] Con riferimento alla struttura, l’accordo si articola in due parti: da un lato, vi è l’insieme delle previsioni normative recanti principi, obblighi sostanziali e relative procedure; dall’altro, vi sono le liste contenenti gli impegni specifici assunti da ciascuna parte all’accordo (“schedules of commitments”). Invero, l’ambito di applicazione del GPA è limitato alle amministrazioni appaltanti indicate da ciascun membro negli Allegati all’Appendice 1.[20] In ultimo, occorre precisare che il GPA si applica agli appalti di valore minimo stimato pari o superiore a determinate soglie di valore, quali specificate negli Allegati all’Appendice di ciascuna parte all’accordo e rivalutate su base periodica.

Con l’entrata in vigore dell’ASCC, al quadro giuridico del GPA si è aggiunta la disciplina bilaterale, la quale trova parimenti applicazione nei rapporti tra UE e Regno Unito in tema di appalti pubblici. Invero, è giusto il caso di rilevare come il diritto OMC contempli la possibilità per i propri Membri di stipulare accordi preferenziali al di fuori del proprio quadro istituzionale. In particolare, l’art. XXIV GATT conferisce ai membri OMC la possibilità di concludere questi accordi in deroga alla clausola della nazione più favorita (cfr. art. II GATT).[21] Ciò, nel limite del rispetto del principio di non discriminazione e di protezione delle condizioni di accesso al mercato con riferimento ai Membri OMC che non siano parti degli accordi in parola.[22] Una clausola simile all’art. XXIV GATT (parimenti, v. art. V GATS) non è però presente nel GPA. In questo contesto, l’ASCC costituisce un accordo successivo tra alcune soltanto delle parti al GPA e la cui disciplina, come si vedrà infra, ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello del GPA (c.d. GPA+). In assenza di clausole specifiche di coordinamento in alcuno dei due accordi in questione, dunque, in ossequio ai principi di diritto internazionale dei trattati, l’ASCC trova applicazione al posto del GPA nei rapporti tra UE e Regno Unito, ma la disciplina del GPA continua ad applicarsi con riferimento agli aspetti eventualmente non disciplinati dall’accordo bilaterale.

A fronte del quadro sin qui delineato, nella decisione in parola, il T.A.R. si è limitato a fare un generico cenno all’ASCC senza svolgere un’analisi approfondita del quadro regolamentare applicabile nel caso concreto.

3. L’ASCC: l’ambito di applicazione oggettivo e i principi generali

Com’è noto, la conclusione dell’ASCC si è fondata sull’art. 217 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in tema di accordi di associazione,[23] in combinato disposto con l’art. 218, paragrafi 6, 7 e 8 TFUE che disciplina gli aspetti procedurali della conclusione di accordi internazionali da parte dell’Unione europea. È inoltre appena il caso di rilevare che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE),[24] il Consiglio ha ritenuto che l’ASCC rientrasse nell’ambito delle competenze esclusive dell’Unione o concorrenti dell’Unione e degli Stati Membri così concludendo l’accordo medesimo solo a nome della prima ed escludendo invece la configurazione di un accordo misto, che avrebbe richiesto la ratifica da parte degli Stati membri.[25] Ai sensi dell’art. 216, par. 2 TFUE un accordo internazionale concluso dall’UE vincola le istituzioni dell’Unione ed i suoi Stati membri.

Nell’ambito dell’accordo in parola, la disciplina degli appalti pubblici è racchiusa nel Titolo VI, in particolare dall’art. 276 all’art. 294. L’obiettivo perseguito dal quadro normativo in esame è di “garantire ai fornitori di ciascuna parte l’accesso a maggiori opportunità di partecipazione agli appalti pubblici”, nonché di “migliorare la trasparenza delle relative procedure”.[26] Per quanto concerne il suo ambito di applicazione, l’ASCC opera un richiamo espresso alla relativa definizione del GPA ed al suo generale principio di non discriminazione.[27] Tuttavia, come accennato, esso presenta un ambito di applicazione più ampio rispetto alla normativa plurilaterale. In altri termini, l’ASCC ridefinisce, dettagliandola, la disciplina degli appalti pubblici contenuta nel GPA nei rapporti tra UE e Regno Unito. Invero, da un lato, l’ASCC trova applicazione nei confronti di categorie di enti non coperte nel quadro dell’OMC, quali le amministrazioni aggiudicatrici o le imprese pubbliche operanti nei settori della distribuzione del gas e del riscaldamento.[28] Dall’altro, esso ricomprende servizi non considerati nel GPA, quali i servizi alberghieri, alimentari, delle telecomunicazioni, immobiliari e dell’istruzione.[29]

In questo contesto, gli impegni assunti dalle parti nell’ambito dell’ASCC fanno riferimento alle procedure ad evidenza pubblica il cui valore sia pari o superiore a determinate soglie di valore. In particolare, in forza del richiamo operato dall’articolo 277 ASCC alle disposizioni del GPA e relativi allegati di ciascuna sua parte, le soglie di valore dell’ASCC corrispondono a quelle indicate dalle parti nell’ambito dell’accordo plurilaterale.[30]

Nuovamente in forza del richiamo al GPA operato dall’ASCC, l’apertura del mercato degli appalti deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione. Pertanto, le stazioni appaltanti devono assicurare alle imprese con sede in una delle due parti all’accordo che desiderino partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica ricompresa nel suo ambito di applicazione un trattamento non discriminatorio, in linea con le regole del trattamento nazionale e della nazione più favorita. Tuttavia, vi è una distinzione fondamentale tra la disciplina prevista dall’ASCC e quella del GPA con riferimento all’operatività del principio di non discriminazione. In particolare, ai sensi dell’art. 288, ricompreso nel capo 3 del Titolo IV dell’ASCC, “riguardo a qualsivoglia appalto, una misura di una parte non deve comportare per i fornitori dell’altra parte stabiliti nel suo territorio mediante la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica un trattamento meno favorevole di quello che tale parte accorda ai propri fornitori analoghi”.[31] In altri termini, l’ASCC estende l’operatività del principio di non discriminazione, nella sua declinazione del trattamento nazionale, anche agli appalti non ricompresi nel suo ambito di applicazione, nei casi in cui l’operatore economico britannico che intenda presentare un’offerta sia stabilito nel territorio UE o viceversa. La disciplina bilaterale presenta dunque un profilo di tutela maggiore per gli operatori economici rispetto al GPA, perché estende l’applicazione del principio di non discriminazione anche agli appalti pubblici che non rientrano nel suo ambito di applicazione, pur se, limitatamente, in virtù dello stabilimento nel territorio di una delle parti di un operatore economico dell’altra parte. Appartengono a questa categoria gli appalti sotto soglia, cioè le gare ad evidenza pubblica di valore inferiore alle soglie stabilite dalle parti, rispetto ad operatori stabiliti. Il GPA, invece, non prevede l’applicazione del principio di non discriminazione alle procedure che vadano al di là del suo ambito di applicazione. In altri termini, a fronte di una procedura ad evidenza pubblica non rientrante nell’ambito di applicazione del GPA, nessuna tutela aggiuntiva è posta a favore degli operatori economici che intendano partecipare a quella gara nell’ambito della disciplina plurilaterale. Quest’ultima, infatti, semplicemente non troverà applicazione.

A fronte del quadro giuridico delineato, dunque, si configurano due categorie di appalti pubblici, con un’ulteriore distinzione. La prima categoria è costituita dalle procedure ad evidenza pubblica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASCC, nei confronti delle quali evidentemente la normativa bilaterale trova piena applicazione. La seconda categoria ricomprende invece gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASCC poiché sotto soglia, come nel caso di specie. Rispetto a questa seconda categoria, l’analisi fin qui svolta mostra come la regolamentazione dell’accesso al mercato degli appalti pubblici sotto soglia in UE da parte di operatori economici britannici cambi a seconda che questi ultimi siano stabiliti o meno nel territorio dell’Unione. In particolare, se l’operatore britannico è stabilito in UE, la sua partecipazione alle gare pubbliche indette in uno degli Stati membri dell’UE (tra cui anche in Italia) non può essere esclusa e anzi è soggetta alla regola del trattamento nazionale. In altri termini, l’amministrazione appaltante dovrà assicurare allo stesso un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli operatori economici nazionali, nel rispetto del principio di non discriminazione nella sua declinazione della regola del trattamento nazionale. Nella situazione in cui, invece, l’operatore britannico di cui si tratta non sia stabilito in UE, l’ASCC non prevede l’applicazione nei suoi confronti della regola del trattamento nazionale e dunque il trattamento giuridico ad esso riservato è pari a quello di un operatore economico di uno Stato terzo con cui l’UE non ha concluso alcun accordo bilaterale per l’apertura del mercato degli appalti pubblici a condizione di reciprocità. Dunque, in tal caso viene in rilievo la disciplina plurilaterale del GPA, la quale, come visto, non prevede alcuna forma aggiuntiva di tutela con riguardo alle procedure di appalto di valore inferiore alle soglie stabilite dalle parti. Conseguentemente, solo con riferimento agli operatori economici britannici non stabiliti in UE che vogliano presentare un’offerta nell’ambito di procedure di gara sotto soglia, l’amministrazione appaltante può, ma non ha l’obbligo, di limitare o escludere l’accesso degli operatori economici britannici a procedure ad evidenza pubblica in quanto tale accesso non è garantito nell’ambito del quadro giuridico pattizio vigente.

Nella decisione in commento, nonostante che il T.A.R. abbia correttamente ritenuto che il GPA non riconosce un diritto automatico di accesso agli operatori economici britannici nel caso di procedure di gara sotto soglia – in quanto queste ultime non rientrano nell’ambito di applicazione di tale accordo -, l’organo giudiziario sembra aver omesso di considerare l’applicazione estesa del principio di non discriminazione prevista dalla disciplina bilaterale applicabile al caso di specie. Nella pronuncia in esame, il Tribunale non si sofferma a valutare se Elettrify Ltd sia costituita, abbia acquisito o mantenga una persona giuridica sul territorio italiano o di altro Stato membro dell’UE: non prende infatti in considerazione la distinzione tra operatori economici britannici stabiliti e non stabiliti in UE. Piuttosto, il giudice amministrativo ritiene che gli operatori economici britannici – nel loro complesso, dunque indipendentemente da come si articola la loro precipua organizzazione in UE – siano pari a tutti gli operatori economici di Paesi terzi con cui l’UE non ha concluso accordi bilaterali, rispetto ai quali l’apertura del mercato degli appalti UE, pur non essendo automaticamente esclusa, non è “garantita”.

4. Osservazioni finali

A fronte del quadro giuridico delineato in queste pagine, la decisione del giudice amministrativo solleva qualche perplessità. Invero, è da condividere la conclusione per cui la partecipazione della società britannica Elettrify Ltd nel caso di specie non è garantita nell’ambito del GPA. Tuttavia, con riferimento al quadro giuridico dell’ASCC, l’analisi operata dal T.A.R. per giungere alla sua conclusione appare incompleta. Invero, in primo luogo il giudice amministrativo avrebbe dovuto accertare se Elettry Ltd costituisce operatore economico britannico stabilito in Italia o altro Stato membro UE ai sensi dell’art. 288 ASCC. Solo in un secondo momento e a fronte di un accertamento negativo in tal senso, Elettrify Ltd avrebbe potuto essere esclusa dalla gara sotto soglia indetta dal Comune di Verbania, dovendosi diversamente ritenere che tale esclusione sarebbe in contrasto con il rispetto del principio del trattamento nazionale sancito dall’ASCC (anche) per tali casi.

  1. Dottoranda in Diritto Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di Torino.
  2. T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 03/12/2021, (ud. 17/11/2021, dep. 03/12/2021), n.1110.
  3. Come noto, infatti, l’ASCC è stato applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 2021 ed è entrato in vigore dal 1 maggio 2021.
  4. Su temi affini all’accesso di operatori extra-UE alle procedure ad evidenza pubblica indette in Italia si è infatti precedentemente pronunciato il Consiglio di Stato che con sentenza n. 3538 del 10 luglio 2014 ha annullato l’aggiudicazione di una gara indetta in Italia a favore di un’impresa extra UE (con sede in Wilmington, Delaware negli Stati Uniti). In quel caso, tuttavia, la partecipazione di quest’ultima alla procedura di gara era stata giudicata legittima poiché gli Stati Uniti erano firmatari del GPA, tuttavia, secondo i giudici non sussistevano le condizioni di reciprocità richieste dall’art. 47 del Codice dei Contratti allora vigente, il d. Lgs. 163/2006. Più recentemente, si è pronunciato su questi temi anche il T.A.R. Lazio con sentenza n. 5084 del 4 maggio 2006. La pronuncia trae origine dall’annullamento, in via di autotutela, da parte della stazione appaltante dell’aggiudicazione a favore di un’impresa italiana dell’affidamento di un accordo quadro per l’esecuzione di indagini geognostiche con metodologia wireline. In questo caso, la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di annullamento, inter alia, per il fatto che l’impresa aggiudicataria si sarebbe avvalsa per l’esecuzione del contratto di un’impresa ausiliaria con sede in paese extracomunitario – la Turchia – non firmatario del GPA né di altro accordo concluso con l’UE. Il T.A.R. ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di annullamento.
  5. Ai sensi dell’art. 216, par. 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, gli accordi internazionali conclusi dall’UE vincolano i suoi Stati Membri.
  6. https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results.
  7. Per un’analisi dell’art. 50 TUE si vedano: F. Casolari (2019), Il recesso dall’Unione Europea: per una lettura dell’art. 50 TUE tra diritto sovranazionale e diritto internazionale, in Rivista di Diritto Internazionale, pp. 1006-1039; L. Daniele (2017), Brevi note sull’accordo di recesso dall’Unione europea ai sensi dell’art. 50 TUE, in DUE, fasc. 2, pp. 391-405. Sul recesso del Regno Unito dall’UE si rimanda a: F. Croci (2020), I rapporti tra il recesso dall’Unione europea e l’obiettivo della ‘ever closer union’, in Federalismi.it, n. 17, pp. 57-80; G. Adinolfi (2018), Moving Forward to the Past: il recesso del Regno Unito dall’Unione europea alla luce del diritto OMC, in Diritto del Commercio Internazionale, Vol. 32, Fasc. 1, pp. 3-56; G. Rossolillo (2016), Patti chiari, amicizia lunga: l’accordo sullo status del Regno Unito nell’Unione europea, Quaderni di SIDI Blog, Fasc 3, pp. 4-12.
  8. Non è possibile, nei limiti del presente contributo, svolgere un’analisi accurata dell’intesa qui in esame. A tal proposito, per completezza, è importante precisare che l’intesa tra UE e Regno Unito ha visto la conclusione, oltre che dell’ASCC, anche di altri due accordi, in particolare l’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GUUE L444 del 31 dicembre 2020) e l’accordo sugli usi pacifici e sicuri dell’energia nucleare (GUUE L445 del 31 dicembre 2020).
  9. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, GU L 149 del 30.4.2021, pagg. 10–2539. In particolare, con l’adozione della Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del 25 febbraio 2020, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito e l’Irlanda del Nord. Cfr. Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio del 25 febbraio 2020 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato, ST/5870/2020/INIT, OJ L 58, 27.2.2020, p. 53–54. L’ASCC si articola in un preambolo, sette parti contenenti 544 articoli e 46 allegati, cui si aggiungono tre protocolli in materia di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte; assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e, infine, in materia di coordinamento di sicurezza sociale. Gli ambiti disciplinati dall’Accordo sono diversi e includono il commercio, i trasporti, la pesca, i servizi, gli investimenti, la circolazione di persone, la proprietà intellettuale, la tutela dell’ambiente, e la concorrenza tra imprese.
  10. Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, OJ L 444, 31.12.2020, p. 2–10. Per un’analisi puntuale sul contenuto dell’accordo si rimanda a: M. Vellano (2021), Brexit e oltre, in M. Vellano, P. Manzini (a cura di), Unione europea 2020. I dodici mesi che hanno segnato l’integrazione europea, Wolters Kluwer Cedam, pp. 3-27; G. Caggiano (2020), Note sulla Brexit e sulle nuove relazioni fra Unione europea e Regno Unito, I Post di AISDUE, II (2020), aisdue.eu Focus “Brexit”, n. 5, 31 dicembre 2020.
  11. Con riferimento ai diversi e importanti effetti del recesso dal’UE sulle relazioni commerciali esterne del Regno Unito si rimanda a: G. Adinolfi (2022), Gli effetti del recesso sulla partecipazione all’OMC dell’Unione europea e del Regno Unito, in M. Vellano, A.L. Malatesta, G. Adinolfi (a cura di), L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito, Giappichelli, p. 271 ss.
  12. Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, OJ L 94, 28.3.2014, p. 1–64.
  13. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, OJ L 94, 28.3.2014, p. 65–242.
  14. Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, OJ L 94, 28.3.2014, p. 243–374.
  15. Cfr. Considerando 2 della direttiva 2014/23/UE; considerando 1 della direttiva 2014/24/UE; considerando 2 della direttiva 2014/25/UE.
  16. Ibid. Sul diritto dell’UE in tema di appalti pubblici si rimanda a: R. Caranta, A. Sanchez-Graells (2021), European Public Procurement : Commentary on Directive 2014/24/EU, Edward Elgar; M. Steinicke (2018), EU Public Procurement Law: Brussels Commentary, Hart Publishing; R. Caranta (2015), The changes to the public contract directives and the story they tell about how EU law works, in Common Market Law Review, Vol. 52, Fasc. 2, pp. 391-459.
  17. Per un’analisi dell’impatto della Brexit sulla normativa in tema di appalti pubblici nel Regno Unito si veda: K. Dawar (2018), Legal Issue of Economic Disintegration: Government Procurement and BREXIT, in Legal Issues of Economic Integration, Vol. 45, Fasc. 2, pp. 121-139; G. Luca (2017), The Impact of Brexit on the UK’s Membership of WTO, in Journal of international banking law and regulation, Vol. 32, No. 11, p. 479-481; J.T. Lumley (2017), The United Kingdom’s Public Procurement Regime in Post-Brexit Landscape, in J.A. Hillman, G.N. Horlick, Legal aspects of Brexit : implications of the United Kingdom’s decision to withdraw from the European Union, Georgetown Law Faculty Publications and Other Works, pp. 149-169.
  18. I membri OMC attualmente firmatari dell’accordo in parola sono Australia, Armenia, Canada, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Corea del Sud, Lichtenstein, Moldavia, Montenegro, Olanda-Aruba, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Singapore, Svizzera, Taipei, Ucraina, Unione europea (per i suoi Stati Membri, dunque anche per l’Italia), e Stati Uniti. L’UE ha formalmente accettato di divenire parte del GPA con decisione del Consiglio n. 94/800/CE, del 22 dicembre 1994. Per quanto concerne il Regno Unito, il Comitato per gli Appalti Pubblici ha deliberato favorevolmente sull’adesione del medesimo come membro del GPA il 7 ottobre del 2020. Cf. GPA/M/80. Sul tema si vedano: A. Iannello-Saliceti (2015), Gli appalti pubblici, in G. Venturini (a cura di), L’Organizzazione Mondiale del Commercio, Giuffré Editore, pp. 249 ss.; P. Picone, A. Ligustro (2002), Diritto dell’organizzazione mondiale del commercio, CEDAM, pp. 267 ss; M. M. Salvadori (2001), Gli appalti pubblici nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Jovene, 2001.
  19. Il valore stimato per il mercato in parola è circa pari a 1,7 trilioni di dollari. Cfr. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm.
  20. Secondo l’articolo I GPA, per “ente appaltante” si intende infatti “un ente che rientra nell’Allegato 1, 2 o 3 dell’Appendice I di una Parte”. In altri termini, gli allegati contengono l’indicazione di enti, beni, servizi e lavori soggetti all’applicazione dell’accordo in esame (“covered procurements”). Tali indicazioni sono fornite da ciascuna parte del GPA in una serie di allegati (“Annexes”) riportati nell’Appendice 1 (“Appendix 1 to the Agreement”). Ciascuno di questi ultimi riporta un elenco di soggetti ed enti cui l’Accordo si applica e le cui attività sono dunque sottoposte al rispetto dei principi ivi contenuti. In particolare, l’Allegato 1 (“Annex 1”) contiene l’elenco degli enti del governo centrale cui l’accordo si applica; l’Allegato 2 (“Annex 2”) fa invece riferimento agli enti sub-centrali; l’Allegato 3 (“Annex 3”) indica gli enti né centrali né sub-centrali cui il firmatario intende comunque applicare il GPA; l’Allegato 4 (“Annex 4”) contiene l’elenco dei beni cui il GPA si applica; l’Allegato 5 (“Annex 5”), fa riferimento ai servizi; l’Allegato 6 (“Annex 6”), riguarda i lavori; e, infine, l’Allegato 7 (“Annex 7”), indica eventuali note generali.
  21. Cfr. Articolo XXIV:4 GATT. Sul punto si veda: Joost Pauwelyn, Wolfgang Alschner (2014), Forget About the WTO: The Network of Relations between PTAs and ‘Double PTAs’, disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=2391124.
  22. Articolo XXIV:5(a) e (b) GATT.
  23. L’art. 217 TFUE recita: “L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari”.
  24. CGUE, Parere 2/2015 del 16 maggio 2017 sul progetto di accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, ECLI:EU:C:2017:376.
  25. Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio del 25 febbraio 2020 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato, OJ L 58, 27.2.2020, p. 53–54. Sul punto si veda: C. Curti Gialdino (2021), Prime considerazioni sugli accordi concernenti le future relazioni tra il Regno Unito e l’Unione europea, in Federalismi.it, fasc. 4, p. iv ss. L’Autore nota altresì che la qualificazione come accordo misto non avrebbe consentito il rispetto delle tempistiche necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo entro il 1° gennaio 2021.
  26. Cfr. Articolo 276 ASCC.
  27. Le soglie applicabili nell’ambito dell’ASCC richiamano quelle del GPA.
  28. Cf. Allegato 25, Sezione B1(2) ASCC. Per un’analisi puntuale si rimanda a: S.C. Catherine Donnelly (2022), Public Procurement, in C. McCrudden (a cura di), The Law and Practice of the Ireland-Northern Ireland Protocol, CUP, pp. 269-282.
  29. Cf. Sezione B2(3), Allegato 25 ASCC.
  30. In particolare, l’articolo 277 ASCC prevede che “Sono integrate nel presente titolo le disposizioni dell’AAP che sono specificate nella sezione A dell’allegato 25, ivi compresi gli allegati di ciascuna parte all’appendice I dell’AAP”. A sua volta, l’allegato 25 rimanda, tra le altre disposizioni, l’articolo II.2(c) del GPA che precisa che le procedure di appalti pubblici ricomprese nell’ambito di applicazione dell’accordo (“covered procurement”) sono quelle il cui valore è pari o superiore alle soglie specificate negli allegati di una Parte all’Appendice I.
  31. Art. 288, comma 1. Enfasi aggiunta.