“Il futuro della tutela degli animali (intervento al convegno “Trent’anni dalla legge n. 281/1991”)”
Enrico Moriconi[1]
Il Convegno ricorda i 30 anni passati dall’emanazione della legge 281 che operò un cambiamento epocale nel rapporto con i cani, abolendo la pratica dell’eutanasia per quelli randagi o vaganti come si esprimeva il testo legislativo.
Nel convegno sono state presentate alcune problematiche tuttora esistenti motivo per cui l’Onorevole Annamaria Procacci ha sostenuto che è ancora necessario provvedere a migliorare gli strumenti per la piena applicazione della legge.
La constatazione che vi sono ancora dei ritardi e delle mancate applicazioni può essere propedeutica per la discussione se sia necessaria una nuova legge in grado di recepire le evoluzioni nei rapporti con gli animali verificatesi nel tempo trascorso.
La domanda implicita non ha una risposta diretta poiché se un’osservazione è relativa alla possibilità di inserimento di nuovi principi e regole a favore degli animali, non si può sottacere che talvolta, anche recentemente, giungono in Parlamento proposte per riproporre soluzioni ormai archiviate come l’eutanasia o la tassa sui cani.
Lasciando irrisolta la questione se sia necessario puntare su di un nuovo strumento legislativo, indicheremo le possibili modifiche migliorative che andrebbero a contrastare i punti negativi osservati nell’applicazione della legge 281/91 e anche a recepire i cambiamenti della società.
A livello regionale, le integrazioni possibili riguardano l’inserimento di altre specie, l’istituzione dell’anagrafe felina generale e la sterilizzazione dei felini di proprietà e il divieto di contenimento a catena dei cani.
Norme per garantire il benessere di altre specie oltre ai cani e ai gatti sarebbero una finalità adeguata alle sensibilità emergenti che chiedono norme per quegli animali, quali ad esempio i pesci e gli uccelli da voliera, al momento non considerati da strumenti legislativi; sono presenti nei regolamenti cittadini, dotati però di una minore forza normativa. Allo stato attuale si rileva la mancanza di misure per il benessere dei cavalli; esiste il “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” realizzato a cura del Ministero della Sanità che però costituisce solamente un documento di impegno morale da parte del cavaliere/conduttore e non ha pertanto rilevanza sanzionatoria. Nell’ottica del miglioramento del testo attuale sarebbe opportuno inserire nella nuova scrittura le norme del codice la cui violazione diverrebbe sanzionabile.
Più specie sono solitamente elencate nei Regolamenti cittadini per il benessere degli animali, che però hanno una portata sanzionatoria limitata ma, soprattutto, scontano la “pigrizia” delle amministrazioni comunali nel dedicarsi all’elaborazione del documento tanto che in Piemonte su 1181 Comuni, a cui il Garante aveva inviato una richiesta per conoscere se avessero un Regolamento specifico per gli animali, solo 37 hanno risposto e dieci di meno, 27, lo hanno predisposto. Dato ancora più preoccupante è che di 8 capoluoghi di provincia piemontesi, solo la Città Metropolitana di Torino lo ha emanato e nessun’altro.
L’istituzione dell’anagrafe felina anche per i gatti di proprietà ha finalità di prevenzione del randagismo. Attualmente l’identificazione con trasponder, microchip, è prevista solo per i gatti delle colonie con lo scopo di stabilire un controllo anche numerico delle presenze mentre l’obbligo di microchippatura per i gatti di proprietà dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, permettere di contrastare eventuali abbandoni sul territorio che in seguito vanno a costituire o ingrossare le colonie sul territorio.
La sterilizzazione dei gatti di proprietà sarebbe anch’essa una misura volta contrastare la proliferazione delle colonie poiché gatti di famiglia liberi e interi possono evidentemente procreare.
Il divieto della catena sarebbe una variazione di quanto attualmente prevede la legge piemontese con il regolamento di attuazione che prescrive una catena di cinque metri collegata con un anello scorsoio ad un filo sospeso; lo spostamento del cane sarebbe dunque previsto per l’area permessa dalla lunghezza del filo di sospensione; la norma così scritta era a quel tempo comprensibile perché si poneva la finalità di concedere una libertà di movimento garantita, seppure limitata.
Attualmente l’evoluzione della sensibilità ha portato al divieto esplicito del contenimento con la catena come già stabilito in alcune regioni quali la Campania, l’Umbria, la Lombardia e il Veneto. L’argomento è stato già discusso in Consiglio Regionale e ha suscitato dei contrasti poiché le aree rurali hanno avanzato delle perplessità dichiarando difficoltà nell’adeguarsi al cambiamento.
La questione però è importante come segnale di attenzione alle reali condizioni dei cani per cui si devono sottolineare possibili azioni integrative quali l’aiuto finanziario possibilmente fornibile dalla Regione per sostenere la realizzazione di box per il contenimento in sostituzione della catena.
A livello regionale ci sono sicuramente altre misure da introdurre o modificare, però, per lo scopo del convegno è sufficiente richiamare solo alcuni punti.
Spostandosi al livello nazionale le possibili novità sono sicuramente corpose.
Elencando, non in ordine di importanza, si può iniziare da quanto riguarda il commercio, con divieti di vendita di cani e gatti di razza, divieto di esposizione nei negozi e controlli sulle vendite on line.
Le misure si commentano da sole poiché hanno la finalità di contrastare alcune negatività ben conosciute.
Il divieto di vendita di animali di razza è una decisione già assunta tempo addietro dalla California e dalla Francia, con una legge recentemente emanata. L’obiettivo è incentivare le adozioni nei canili e nei rifugi perché l’attrazione della razza può essere forte mentre le strutture rigurgitano di ospiti. Un intervento di questo convegno ha sottolineato che in Puglia, ma la Regione può essere una qualunque, si vedono molti cani di razza mentre le strutture di ricovero sono piene.
Nella stessa direzione va il contrasto all’esposizione nei negozi per evitare il richiamo dell’aspetto fisico a incentivare l’acquisto dettato da motivazioni superficiali che possono sfociare in abbandoni facili quando gli acquirenti incontrano le normali difficoltà di convivenza. È indubbio che la facilità di acquisto può diminuire in modo drastico la percezione delle responsabilità collegate all’impegno di mantenere in famiglia un nuovo ospite con difficoltà capaci di complicare la convivenza fino alla decisione dell’abbandono.
Fondamentale è poi introdurre delle regole per le vendite on line dei cani e dei gatti. Nel convegno è stato sviluppato l’argomento delle importazioni legali e illegali di cani dall’est Europa, dove sono ceduti per meno di un centinaio di euro e vedono aumentare il valore fino a 600 euro per arrivare però alla cifra di 1.400 euro se sono provvisti di un certificato genealogico di origine.
Oltre che nei negozi e negli allevamenti, dove finiscono gli animali con certificato, il passaporto, regolare, le vendite sfruttano i canali social con vendite on line. Stupiscono gli acquirenti disposti ad accettare le consegne degli animali in località inusuali, ad esempio lungo i bordi delle strade, senza che ciò provochi dei sospetti. Talvolta i cuccioli vengono proposti come figli provenienti da cucciolate familiari, senza che si possa controllare l’esistenza della madre oppure che essa lo sia effettivamente, in quanto la femmina viene esibita serve solamente per confermare la figliata casalinga, senza alcuna possibilità di verificare la verità.
Il problema non è solo l’eventuale truffa ma soprattutto sono le conseguenze per gli animali che, per il basso valore di prezzo nel paese di origine, non sono considerati beni da proteggere ma oggetti da sfruttare per cui se ne trasportano in maggior numero a discapito della loro condizioni generali perché le eventuali morti non costituiscono una perdita pesante.
Gli acquirenti stessi possono subire conseguenze negative in quanto molti cani appena arrivati nella famiglia dove sono attesi mostrano segni di patologie talvolta gravi, con danno economico e con conseguente sofferenza personale se il cane non supera la malattia.
Come già fatto in alcuni paesi sarebbe bene regolamentare le vendite degli animali on line, poiché il divieto assoluto potrebbe essere difficile da imporre; il mezzo sarebbe l’obbligo della registrazione di coloro che vogliono dedicarsi a questo tipo di vendite, così si potrebbe controllare l’entità del commercio e intervenire con il sequestro dei cani nel caso di violazione delle regole.
Lasciando gli animali di famiglia, si evidenzia la necessità di intervenire su animali esotici e mammiferi marini.
Il divieto degli esotici nei circhi è stato adottato in diversi stati; in Italia era stata approvata una legge che, però, per divenire esecutiva doveva essere corredata da un regolamento applicativo entro due anni dall’emanazione; il mancato rispetto di questo passaggio ha comportato la decaduta della legge.
Per i cetacei marini, sovente mantenuti in condizioni di grave pregiudizio del loro benessere, sarebbe ugualmente importante legiferare per la cessazione delle attività espositive e di spettacolo.
Continuando nelle decisioni di tutela sarebbe opportuno istituire un osservatorio nazionale per il benessere degli animali, predisposto a verificare l’applicazione delle leggi molto spesso disattese o mal applicate.
Ugualmente si dovrebbe nominare un Garante nazionale per il benessere degli animali, sull’esempio di quanto è avvenuto in Piemonte con il Garante regionale. Il Garante nazionale avrebbe delle ramificazioni a livello regionale così da coprire tutto il territorio nazionale, esercitando un ruolo di controllo e verifica sulla correttezza dell’applicazione delle leggi.
Ulteriori azioni dovrebbero rivolgersi alla formazione/informazione: le sanzioni pecuniarie e le pene per la loro violazione hanno anche un indubbio significato formativo per diffondere comportamenti migliorativi nel rapporto delle persone con gli animali; oltre a esse, però, per migliorare il rispetto degli animali, è fondamentale insistere su iniziative di comunicazione indirizzate ad accrescere la sensibilità ma anche la conoscenza delle leggi e delle regole.
Obiettivo formativo avrebbero anche corsi appositi per proprietari e acquirenti di cani, da concludere con il rilascio di un “patentino” utile a formare le persone sulle necessità etologiche e fisiologiche dei cani, per renderli consapevoli dei comportamenti da adottare; per migliorare le condizioni di mantenimento degli animali e per contenere il malvezzo degli acquisti per capriccio, volti a soddisfare una desiderio momentaneo senza considerare l’impegno da assumere acquisendo un altro membro in famiglia.
Sarebbe anche indispensabile organizzare periodicamente corsi di formazione per Medici veterinari pubblici, responsabili del controllo di tutti gli animali, per fornire elementi attuali in tema soprattutto di etologia, poiché una delle fattispecie previste come maltrattamento dalla legge 189/04 è proprio l’analisi etologica. Sovente si deve constatare che i Medici veterinari del Servizio veterinario non sono preparati sull’argomento.
Concludendo, la legge 281 è stato un testo innovativo che ancora oggi contiene principi, quali la non uccisione dei cani vaganti e la tutela dei gatti liberi di assoluto valore.
Si deve ugualmente constatare come un impegno tuttora attuale sia quello di impegnarsi per la sua completa applicazione, dovendo rilevare come vi siano ancora, dopo così tanto tempo, ritardi, disapplicazioni e non applicazioni.
Nello stesso tempo però, si può affermare che sarebbe positivo una sua revisione, con l’inserimento di norme di tutela corrispondenti all’evoluzione della sensibilità collettiva nei confronti degli animali.
- Garante per i Diritti Animali della Regione Piemonte. ↑